Art. 4.
(Definizione del programma).

      1. Le regioni, in sede di predisposizione del programma definiscono i caratteri generali delle possibili convenzioni tra strutture pubbliche e organizzazioni di volontariato, le modalità ed i requisiti connessi all'erogazione delle prestazioni, i criteri di verifica dell'attività svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo, anche con riferimento alle valutazioni di gradimento delle prestazioni erogate.
      2. Nell'ambito della predisposizione del programma sono definiti altresì i criteri per l'eventuale erogazione di adeguati incentivi, anche economici, alla famiglia, nonché le modalità organizzative utili ad assicurare le più tempestiva effettuazione della visita collegiale da parte della competente commissione per l'invalidità civile ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali previste dalla normativa vigente.
      3. La regione provvede alla nomina di una commissione di esperti del settore dell'ospedalizzazione domiciliare con compiti di controllo e di verifica dei protocolli terapeutici-assistenziali degli enti e delle organizzazioni di volontariato.

 

Pag. 7